Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43662 del 18 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attivitą di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attivitą di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).

(massima n. 2)

Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo facoltą di influire sul rinnovo dei contratti di lavoro a termine, minacci i lavoratori di non rinnovare i contratti stessi per ottenere vantaggi illeciti, senza che tale minaccia trovi giustificazione nelle esigenze aziendali. La consapevolezza delle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori e la natura temporanea dei rapporti di lavoro non escludono la configurabilitą del reato di estorsione.

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