Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24872 del 21 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilitą contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, č configurabile anche la responsabilitą extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualitą si resta nell'ambito della responsabilitą contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilitą extracontrattuale in capo alla societą venditrice di farina viziata nei confronti della societą acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).

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