(massima n. 1)
Al fine della configurabilitą del delitto di cui all'art. 600 ter, 1° co., c.p. si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'etą, della maturitą, dell'esperienza, dello stato di dipendenza del minore, emergano forme di coercizione o di condizionamento della volontą del minore stesso, mentre possono rimanere fuori dell'area di rilevanza penale solo le condotte realmente prive di offensivitą rispetto all'integritą psico-fisica di quest'ultimo.