Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30915 del 27 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di prostituzione minorile si configura in presenza di qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, e quindi anche nel caso nel quale al minore siano corrisposte somme di denaro modeste a titolo di mera gratificazione simbolica per l'attività sessuale offerta.

(massima n. 2)

L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa, prevista dall'art. 602-quater cod. pen., può essere invocata solo se l'imputato ha diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti e sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne. Non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali tratti fisici di sviluppo maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età forniti dal minore o da terzi.

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