(massima n. 2)
L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa, prevista dall'art. 602-quater cod. pen., può essere invocata solo se l'imputato ha diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti e sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne. Non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali tratti fisici di sviluppo maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età forniti dal minore o da terzi.