(massima n. 2)
L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa rispetto alla prostituzione minorile può essere riconosciuta solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età provenienti dal minore o da terzi.