(massima n. 2)
In tema di reati contro la vita e l'incolumitą individuale, l'art. 583-quinquies c.p. - introdotto dall'art. 12, comma 1, della L. n. 69/2019 relativa alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" - costituisce reato comune sia quanto all'autore del reato che alla persona offesa, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione di nuovo conio, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, c.p. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall'art. 585 c.p. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77.