(massima n. 1)
Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale e, pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di rito.