(massima n. 1)
In tema di reato di lesione personale, la Corte di Cassazione penale, - pur rilevando l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato con cui egli si doleva del fatto che la persona offesa era un teste inattendibile, avendo nel tempo fornito versioni diverse dell'accaduto e sempre non riscontrate – ha tuttavia annullato la sentenza rilevando d'ufficio il mutamento della procedibilità per tale reato introdotto dalla riforma "Cartabia", in particolare affermando come, ove al diverso regime di procedibilità si accompagni anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia (come nella specie, essendo divenuto il giudice di pace) nonché il mutamento correlato del regime sanzionatorio (non potendo il giudice di pace infliggere la pena della reclusione), la Cassazione, esclusa la possibilità di pronunciare una sentenza di incompetenza per materia, anche in presenza di un ricorso inammissibile può rilevare la illegalità della pena e, ove risulti l'assenza di manifestazione di volontà di querelarsi della persona offesa, non deve annullare la sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio ma per sopravvenuto (per legge) difetto della condizione di procedibilità.