(massima n. 1)
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto riferendo quest'ultima disposizione alle ipotesi di lesioni personali procedibili a querela indicate nello stesso art. 4 cit., con l'eccezione delle ipotesi riservate al tribunale in forza della sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale.