(massima n. 1)
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022 all'art. 582 cod. pen., senza innovare l'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia ravvisabile - ed eventualmente in quali limiti - la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale.