(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577, commi primo n. 1 e secondo cod. pen., pur se punibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale e quindi, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice.