Cassazione penale Sez. V sentenza n. 807 del 27 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577, commi primo n. 1 e secondo cod. pen., pur se punibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale e quindi, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice.

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