(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui mantiene la procedibilità d'ufficio e la competenza del tribunale per taluni fatti aggravati ai sensi dell'art. 585 cod. pen., prevedendo invece la procedibilità a querela e la competenza del giudice di pace per condotte più gravi, sotto il profilo della maggiore durata della malattia derivante dalla lesione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la scelta legislativa non è irragionevole sia in considerazione del più marcato disvalore della fattispecie a seguito della configurabilità delle suddette circostanze aggravanti, sia perché trattasi di scelta dettata dall'esigenza di fornire protezione anche a interessi diversi da quelli della vittima).