(massima n. 1)
In caso di vendita dichiarata inefficace per il mancato suo perfezionamento, ovvero per il mancato verificarsi di una condizione sospensiva, poiché gli effetti della inefficacia non retroagiscono ma si producono con la sentenza, il diritto alla ripetizione del corrispettivo, versato in adempimento del contratto inefficace, si prescrive a decorrere da quest'ultima e non dalla data del suo pagamento. (Principio affermato in relazione a fattispecie di vendita con diritto di prelazione non perfezionatasi in mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva, ossia il pagamento del corrispettivo nei termini di legge).