(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.