Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29210 del 12 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.

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