(massima n. 1)
La domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. non può trovare accoglimento quando il contratto ha già prodotto tutti i suoi effetti traslativi e il rischio delle vicende successive si è trasferito sull'acquirente, in mancanza di obbligazioni ancora da adempiere.