(massima n. 1)
Quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell'ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio (o con l'unione civile) la persona resta comunque "familiare", presupposto applicativo dell'art. 572 c.p. La separazione coniugale, infatti, da un lato č una condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall'altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltā, ma lascia integri quelli discendenti dall'art. 143, comma 2, c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicchč il coniuge separato resta "persona della famiglia" come peraltro si evince anche dalla lettura.