(massima n. 1)
Il limitato contesto temporale della convivenza (intesa nell'accezione pił ristretta rispetto alla mera coabitazione) non č aprioristicamente incompatibile con la fattispecie incriminatrice ex art. 572 c.p., annulla con rinvio la ricorsa sentenza che aveva ricompreso nei maltrattamenti anche le condotte poste in essere nella fase post-convivenza, chiedendo al giudice del rinvio di verificare se gli agiti illeciti successivi possano essere inquadrati in diverse ipotesi delittuose (in primis, negli atti persecutori).