(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995, Rv. 201149-01).