(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse).