(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietą, non gią la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per il reato di maltrattamenti nei confronti del ricorrente che, insediatosi nell'abitazione di un'amica in temporanea difficoltą, aveva reagito con condotte minacciose e violente alla richiesta di lasciare la casa).