(massima n. 1)
Considerati i mutamenti subiti nel tempo dalla fattispecie aggravata di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., colui il quale ha commesso alcune delle condotte maltrattanti aggravate dalla presenza dei figli minori dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 non subisce un trattamento peggiorativo se destinatario di ordine di esecuzione non sospeso, posto che l'estensione a tale peculiare ipotesi aggravata del divieto di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. era giā stata introdotta nell'ordinamento nel momento di commissione del reato per il quale č stata inflitta la pena.