(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia č configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri poiché il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciproche.