Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21948 del 23 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.

(massima n. 2)

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 cod. pen., č applicabile anche quando le condotte siano realizzate nell'ambito di una situazione di parafamiliaritā, intesa come sottoposizione di una persona all'autoritā di un'altra in un contesto di prossimitā permanente, di abitudini di vita proprie delle comunitā familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la predetta condizione nella situazione di affidamento degli anziani ospiti ai gestori di una struttura residenziale, in un contesto di prossimitā permanente).

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