(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).