Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7869 del 9 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

I libretti di deposito al portatore (non nominativi), funzionalmente collegati al deposito bancario al risparmio, in quanto titoli di credito, sono caratterizzati essenzialmente dalla cosiddetta «incorporazione» (il credito è portato dal titolo), dalla cosiddetta «letteralità» (nel senso che sono rilevanti i soli elementi indicati sul titolo), dalla cosiddetta «autonomia» (in quanto chi acquista un titolo diviene titolare di un diritto nuovo e autonomo rispetto al diritto del precedente titolare e il debitore non può opporgli le eccezioni personali che avrebbe potuto far valere nei confronti di quest'ultimo) e dalla cosiddetta «astrattezza» (quale irrilevanza nei confronti del terzo possessore, di buona fede del rapporto fondamentale, non menzionato; tra emittente del titolo e primo prenditore.

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