(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza, quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con la condivisione della abitazione, va distinta dalla coabitazione, sicché non viene meno per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest'ultima nei momenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale. (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 18/06/2024)