(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera cessazione del rapporto sentimentale e della correlata comune progettualitą di vita che, in origine, hanno determinato la scelta di instaurare un rapporto di "convivenza" rilevante ex art. 572 cod. pen., non osta alla configurabilitą di tale delitto in relazione alle condotte vessatorie successive, qualora le stesse siano riprodotte in termini seriali in un contesto di perdurante condivisione degli spazi abitativi e di protratto indebolimento delle capacitą oppositive della vittima. (Fattispecie in cui le condotte maltrattanti dell'imputato in danno della convivente erano proseguite anche dopo la degenerazione del rapporto sentimentale fra i due, che conducevano una vita da "separati in casa").