(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di "litigiositā familiare" e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre č configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. (In motivazione, la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiositā, l'assenza di ascolto dell'altrui volontā o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell'identitā sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l'approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di etā, gravidanza, salute o disabilitā - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte).