(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, non č sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialitā condivisa dopo la cessazione della convivenza. Ai fini della configurabilitā del delitto di maltrattamenti, č necessario che vi sia una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale e una duratura comunanza di affetti implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietā.