Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33508 del 24 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di maltrattamenti in famiglia, non č sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialitā condivisa dopo la cessazione della convivenza. Ai fini della configurabilitā del delitto di maltrattamenti, č necessario che vi sia una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale e una duratura comunanza di affetti implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietā.

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