(massima n. 1)
In materia di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialitā condivisa, in assenza di convivenza o di un rapporto di coniugio e di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non č sufficiente per configurare il reato di cui all'art. 572 c.p. La presenza di un figlio minore, pur comportando obblighi di formazione e mantenimento a carico di entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), non determina un rapporto "familiare" ai fini del reato di maltrattamenti.