(massima n. 1)
A fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, il reato di maltrattamenti in famiglia non č escluso per effetto della maggiore capacitā di resistenza dimostrata dalla persona offesa. L'elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice non č la riduzione della vittima a succube dell'agente.