Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1232 del 20 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto di una domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per il compenso maturato dall'amministratore, il curatore del fallimento è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c. per opporsi alla richiesta di pagamento. Tale eccezione può essere sollevata anche in caso di adempimento inesatto da parte dell'amministratore, e la gravità dell'inadempimento non è un requisito necessario per il rifiuto di adempiere. È sufficiente che il curatore contesti la negligente esecuzione delle prestazioni gestorie, mentre spetta all'amministratore dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi inerenti alla sua carica.

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