(massima n. 1)
Nel contesto di una domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per il compenso maturato dall'amministratore, il curatore del fallimento è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c. per opporsi alla richiesta di pagamento. Tale eccezione può essere sollevata anche in caso di adempimento inesatto da parte dell'amministratore, e la gravità dell'inadempimento non è un requisito necessario per il rifiuto di adempiere. È sufficiente che il curatore contesti la negligente esecuzione delle prestazioni gestorie, mentre spetta all'amministratore dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi inerenti alla sua carica.