(massima n. 1)
Lo scioglimento del rapporto contrattuale ha effetti ex nunc e non esclude il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; il debitore può tuttavia opporre l'inadempimento pregresso, consistente nell'esecuzione dell'opera o del servizio non a regola d'arte, eccezione che non va confusa con la volontà di mantenere in vita il contratto ex art. 1460 c.c.