(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore escluso dal passivo deve dimostrare l'esistenza e l'esatta esecuzione della propria prestazione, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'amministrazione straordinaria, secondo le regole ordinarie stabilite dagli artt. 1460 e 2697 c.c.