(massima n. 1)
Lo scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non esclude il diritto del creditore al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; tuttavia, il debitore può opporre l'inadempimento già maturato prima della dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non conforme o non a regola d'arte dell'opera o del servizio. Non è pertinente l'obiezione secondo cui tale eccezione integrerebbe un comportamento volto a conservare il contratto ex art. 1460 c.c., poiché essa mira soltanto a negare il pagamento per le prestazioni non eseguite o mal eseguite.