Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27361 del 13 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Lo scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non esclude il diritto del creditore al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; tuttavia, il debitore può opporre l'inadempimento già maturato prima della dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non conforme o non a regola d'arte dell'opera o del servizio. Non è pertinente l'obiezione secondo cui tale eccezione integrerebbe un comportamento volto a conservare il contratto ex art. 1460 c.c., poiché essa mira soltanto a negare il pagamento per le prestazioni non eseguite o mal eseguite.

(massima n. 2)

Anche dopo lo scioglimento del contratto per effetto del fallimento, il debitore può opporre l'eccezione di inadempimento per negare il pagamento delle prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d'arte, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto lo scioglimento del contratto ha efficacia ex nunc senza precludere la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.