(massima n. 1)
L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.