(massima n. 1)
In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., non č richiesta una formula sacramentale per la sua proposizione; č sufficiente che la volontā di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco. L'interpretazione del giudice di merito, se conforme ai correnti canoni di ermeneutica processuale, non č censurabile in sede di legittimitā.