Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19208 del 12 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, quest'ultimo può limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre spetta al creditore attore fornire la prova dell'avvenuto, esatto adempimento secondo le modalità previste dall'art. 1460 c.c.

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