(massima n. 1)
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, ove il debitore convenuto sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., graverą comunque sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.