Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8663 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di mutuo fondiario, la condizione di efficacia del frazionamento del mutuo e dell'ipoteca è inscindibilmente connessa all'erogazione della rata finale e quietanza, nonché subordinata al regolare adempimento degli obblighi del mutuatario, inclusi il pagamento degli interessi di preammortamento. Pertanto, legittimamente la banca può opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutarsi di operare il frazionamento in caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento da parte del mutuatario.

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