(massima n. 1)
In materia di mutuo fondiario, la condizione di efficacia del frazionamento del mutuo e dell'ipoteca è inscindibilmente connessa all'erogazione della rata finale e quietanza, nonché subordinata al regolare adempimento degli obblighi del mutuatario, inclusi il pagamento degli interessi di preammortamento. Pertanto, legittimamente la banca può opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutarsi di operare il frazionamento in caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento da parte del mutuatario.