Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1701 del 23 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente - che abbia la disponibilitą fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformitą e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformitą e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

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