(massima n. 1)
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalitą disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di natura disciplinare, non potendo detta finalitą desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'abuso nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dall'insegnante per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumitą, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa).