(massima n. 1)
Ove la condotta consista nell'autoriduzione dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice dopo la sentenza di divorzio, il fatto deve essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 570-bis, c.p. e non in quella dell'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., non trattandosi di una modifica meramente formale, sol che si rifletta che i pagamenti effettivamente corrisposti andrebbero, in ogni caso, verificati ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno e calibrati sulla nozione di mezzi di sussistenza.