Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2098 del 14 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la famiglia, l'art. art. 570-bis cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

(massima n. 2)

L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novitą che da quel mutamento scaturiscono.

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