(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato non può opporre a quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., la compensazione con un proprio credito, giacché il predetto assegno assolve a una funzione "anche alimentare" e non è consentito all'obbligato determinare unilateralmente, senza ricorrere al giudice, la relativa quota.