(massima n. 1)
Nell'ambito del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis cod. pen., l'obbligato non può opporre la compensazione tra debiti e crediti al fine di esonerarsi dal versamento degli assegni di mantenimento dovuti. Tale compensazione è generalmente esclusa dalla giurisprudenza in ambito penale.