(massima n. 1)
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.