Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19715 del 4 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo pił o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, pił in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.

(massima n. 2)

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.

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