(massima n. 1)
Il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza si distingue da quello di violenza privata per le diverse modalitą con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il primo la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attivitą imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il secondo nel caso in cui la minaccia e la violenza si risolvano in coazione fisica e psichica dell'imprenditore, senza tradursi in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attivitą economica concorrente.