(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis c.p., č necessario che la condotta speculativa comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessitą tale da determinare un serio pericolo per l'economia pubblica generale, con effetti che non si limitano ad un ambito meramente locale di mercato. La condotta deve avere una particolare capacitą pervasiva ed espansiva dell'aumento dei prezzi tale da contagiare una fetta significativa di mercato. Nei casi di vendita di quantitą limitate di merci, come nel caso di meno di novemila mascherine, non č integrato il reato se la condotta non pone concretamente in pericolo il mercato interno, considerando il fabbisogno nazionale.